SFRUTTA IL MICROCREDITO III PER DIGITALIZZARE LA TUA IMPRESA

C'è tempo fino al 17 Marzo per aprire la tua attività al Web 2.0

 

Soggetti beneficiari dell’agevolazione:

1. microimprese, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative;

2. lavoratori autonomi o liberi professionisti. 

Caratteristiche del Microcredito / Risorse finanziarie ed entità dei finanziamenti:

Le entità del prestito sono:

- per le persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti) 

           - importo minimo: 5.000 euro

           - importo massimo: 10.000 euro

- per le persone giuridiche (società di persone e società cooperative) 

           - importo minimo: 10.000 euro

           - importo massimo: 25.000 euro3 

Spese ammissibili:

Fra le altre software, web site ed e-commerce

Termini di presentazione delle domande:

Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a partire dal 9 Marzo 2016 e fino al 17 Marzo 2016.

 

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Per approfondire...
a cura della Dott.essa Letizia Bomtempi 
 

Soggetti beneficiari dell’agevolazione

1. I finanziamenti saranno concessi a favore di iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, costituende (Tipologia A) o costituite (Tipologia B), supportate da adeguata progettualità, presentate dai Soggetti che si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito di seguito specificati:

1. microimprese, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative;

2. lavoratori autonomi o liberi professionisti.

2. I Soggetti di cui al paragrafo che precede potranno inoltrare istanza di finanziamento qualora presentino indicatori economici e patrimoniali, tali da poter essere considerati “Soggetti non bancabili”, così come di seguito specificato:

a) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in quanto in contabilità ordinaria, il volume d’affari non deve superare euro 200.000,00 desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l’anno d’imposta 2014 al “rigo VE 40”;

b) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio il volume d’affari non deve superare l’importo di euro 100.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l’anno d’imposta 2014 al “rigo VE 40”;

- per i soggetti che hanno aderito al “nuovo” regime dei minimi (art. 27, D.L. 6 luglio 2011 n.98) si prende a riferimento il quadro LM del Mod. Unico PF 2015 relativo al “Reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)” => Rigo LM2;

c) per i professionisti/lavoratori autonomi: il volume d’affari non deve superare l’importo di euro 50.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l’anno d’imposta 2014 al “rigo VE 40”;

d) per i Soggetti costituiti dal 01/01/2015 al 31/12/2015 il volume d’affari deve essere attestato dal registro riportante la liquidazione annuale IVA. Per i soggetti costituiti dal 01/01/2016 il volume d’affari deve essere attestato da autodichiarazione dalla quale risulti l’importo complessivo delle operazioni attive riferite al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda di cui al successivo art.11. In tale caso, ai fini della quantificazione dell’indicatore economico, il limite massimo di quest’ultimo, fissato nei precedenti punti a) e b), dovrà essere riparametrato in funzione della frazione di anno. Le frazioni di mese sono considerate mese intero solo se superiori a giorni 15.

e) per i Soggetti costituendi (imprese e lavoratori autonomi/liberi professionisti) la non bancabilità dovrà essere attestata, da ogni singolo componente, da Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Mod.4)

3. I Soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno beneficiato dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 28 settembre 2012, nonché all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 31 ottobre 2013, nonché hanno beneficiato dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito pubblicato in data 27 marzo 2015, nell’ambito della gestione del “Fondo Microcredito FSE – PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione” non possono presentare istanza, pena l’esclusione.

4. I Soggetti beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente dedicato al progetto, anche in via non esclusiva, su cui verrà accreditato il microcredito.

Requisiti generali di ammissibilità

1. I soggetti che possono inoltrare istanza di partecipazione ai sensi definiti dall’art.4 devono:

a) Per le microimprese costituende (Tip.A):

Impegnarsi a:

1. Costituire una microimpresa che abbia sede operativa nella Regione Abruzzo;

2. Iscriversi e attivarsi presso il Registro imprese della CCIAA nei termini stabiliti al successivo art.14 o presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell’atto di concessione, idonea e giustificata documentazione dalla quale si evinca che l’attivazione dell’impresa presso la CCIAA è subordinata all’acquisizione di autorizzazioni amministrative specifiche. In tal caso il Soggetto Gestore potrà, dopo la verifica di merito, concedere una dilazione dei termini per l’attivazione dell’impresa;

3. Attivare Partita IVA;

4. Dichiarare di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

5. Per i Soggetti costituendi (microimprese) la non bancabilità dovrà essere attestata in fase di domanda, come così come definito all’art. 4;

6. Dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

b) Per le microimprese costituite (Tip.B):

1. essere imprese iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio ed attive, in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali di legge.

2. essere titolari di Partita IVA;

3. avere sede operativa nella Regione Abruzzo;

4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;

5. essere soggetti non bancabili così come definito all’art. 4;

6. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

c) Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti, già titolari P.IVA o iscritti Albo professianale (Tip.B):

1. essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini di Stati terzi purché in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno;

2. avere la residenza anagrafica in un comune della Regione Abruzzo da almeno 12 mesi;

3. avere compiuto i 18 anni di età;

4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;

5. essere soggetti non bancabili così come definito all’art. 4;

6. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

d) Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti costituendi (ossia non ancora iscritti all’Albo professionale di riferimento o titolari di P. IVA) (Tip.A):

Impegnarsi a:

1. Iscriversi ad un Albo professionale, nel caso di Liberi Professionisti, qualora dovuto dalla normativa vigente per l’attività di merito. Per i casi non dovuti, produrre iscrizione INPS;

2. Attivare Partita IVA;

3. essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini di Stati terzi purché in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno;

4. avere la residenza anagrafica in un comune della Regione Abruzzo da almeno 12 mesi;

5. avere compiuto i 18 anni di età;

6. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;

7. Per i Soggetti costituendi (lavoratori autonomi/liberi professionisti) la non bancabilità dovrà essere attestata in fase di domanda, come così come definito all’art. 4;

8. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

2. Tutti coloro che presentano domanda di cui al paragrafo a):

- non devono essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;

- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:

a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;

b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

3. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo b):

- non devono trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà secondo la definizione data dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

- non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;

- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:

a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;

b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

- i requisiti di cui al punto precedente è riferito anche ai singoli amministratori del soggetto beneficiario.

4. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo c):

- non devono essere sottoposti a procedure esecutive;

- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:

a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;

b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

5. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo d):

- non devono essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;

- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3 anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:

a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale;

b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Caratteristiche del Microcredito

1. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari. Ogni destinatario potrà essere finanziato una sola volta.

2. Risorse finanziarie ed entità dei finanziamenti

Le entità del prestito sono:

- per le persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti)

- importo minimo: 5.000 euro

- importo massimo: 10.000 euro

- per le persone giuridiche (società di persone e società cooperative)

- importo minimo: 10.000 euro

- importo massimo: 25.000 euro3

3. Caratteristiche del Microcredito

Durata: 60 mesi (incluso il periodo di preammortamento)

Spese per l’Istruttoria: 0

Tasso: 1%

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale

Preammortamento: sei mesi a tasso zero

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili

Scadenza prima rata: ultimo giorno bancario lavorativo del settimo mese successivo alla stipula del contratto di finanziamento

Modalità di pagamento: modulo di bonifico permanente

Estinzione anticipata: Possibilità di estinzione anticipata (totale o parziale) in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi, salvo il pagamento del rateo degli interessi maturati fino alla data di estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata, l’importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa comunicazione da parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta di estinzione.

Cause di esclusione

1. Sono escluse le domande presentate da Soggetti che:

- hanno beneficiato, a qualsiasi titolo, dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 28 settembre 2012 o dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito pubblicato in data 31 ottobre 2013 o dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito pubblicato in data 27 marzo 2015, nell’ambito della

gestione del “Fondo Microcredito FSE – PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”;

- hanno forma giuridica diversa da quanto previsto all’art. 4;

- non hanno sede operativa o residenza nella Regione Abruzzo;

- hanno in corso finanziamenti dei quali non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso. Per quanto concerne le persone giuridiche, tale requisito deve riguardare tanto la persona giuridica quanto le persone degli amministratori;

- operano nei settori di seguito indicati:

 Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;

 Industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

 Imprese operanti nei settori espressamente esclusi dall’art. n.1 del Reg. (UE) 1407/2013.

2. Sono altresì escluse:

 le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92)

 le attività di organizzazioni associative previste dall’ATECO 2007, sezione S divisione 94;

 le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. Sono esclusi, altresì, tutti i Soggetti che non rispettino le prescrizioni di cui all’ art. 5.

4. La presentazione contestuale da parte di uno stesso Soggetto di una domanda di finanziamento in qualità di persona fisica e di un’altra in qualità di Legale Rappresentante di una Persona Giuridica, comporterà l’esclusione di entrambe le domande.

5. Saranno escluse le domande presentate da soggetti rientranti nella “Tipologia A” non corredate dalla Autodichiarazione di non bancabilità prevista all’art. 4 del presente Avviso, e nel caso di microimprese costituende resa a cura di ogni singolo componente;

6. Saranno altresì escluse le domande presentate da soggetti tra cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche di altri soggetti partecipanti, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado;

Regime degli aiuti

Gli aiuti a favore delle imprese verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2014 (aiuti cd. de minimis).

Spese ammissibili

Conformemente alle disposizioni sulla ammissibilità delle spese contenute nel combinato disposto degli articoli 3 comma 7 del Regolamento (CE) 1081/2006 e 34 comma 2 del Regolamento 1083/2006, e coerentemente con la normativa comunitaria sugli strumenti di ingegneria finanziaria, saranno considerate ammissibili al finanziamento le spese afferenti ai progetti presentati coerentemente con le indicazioni fornite dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Avviso, tra cui:

• le spese di funzionamento e di gestione (a titolo indicativo ma non esaustivo si riportano le seguenti voci: utente, affitti,..), le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto;

• le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche, scorte di magazzino, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali, direttamente connessi all’attività.

2. L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi dedicati, indispensabili per l’attività d’impresa. È inammissibile l’acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.

3. E’ ammissibile l’acquisto di materiale usato, purché nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4 del D.P.R. n. 196/2008, così come modificato dal DPR del 05/04/2012 n. 98.

4. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito del soggetto beneficiario, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado. Per quanto riguarda i beneficiari persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado.

5. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e art. 11 del Regolamento CE 1081/2006, sono escluse le seguenti tipologie di spese:

 interessi passivi;

 imposta sul valore aggiunto recuperabile.

6. Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda e possono essere effettuate solo con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili. E’escluso l’uso dei contanti, tranne che per il pagamento delle utenze nel rispetto del limite identificato dal DL 201/2011 convertito in legge 214/2011 e pari ad euro 1.000,00.

Termini di presentazione delle domande

Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a partire dal 9 Marzo 2016 e fino al 17 Marzo 2016. Saranno ritenute ammissibili solo le istanze pervenute ad Abruzzo Sviluppo entro e non oltre il 30 Marzo 2016.

Istruttoria e criteri di selezione delle domande

1. Il finanziamento è concesso con modalità a sportello, sulla base dell’ordine di invio delle domande presso Abruzzo Sviluppo, previa istruttoria di ammissibilità e valutazione.

2. Le domande di accesso al microcredito verranno protocollate da Abruzzo Sviluppo SpA secondo l’ordine cronologico giornaliero di arrivo e sottoposte ad esame istruttorio articolato in due fasi:

 Una fase preliminare diretta ad accertare l’ammissibilità/ricevibilità;

 Una fase successiva diretta alla valutazione di merito della domanda.

3. L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata giornalmente secondo il procedimento a sportello di cui all’art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, tenendo conto dell’ordine cronologico giornaliero della data di invio delle istanze, ovvero verranno redatte specifiche graduatorie, con le modalità di cui al successivo punto 12, distinte e separate in base al giorno di inoltro delle istanze.

L’ammissibilità delle candidature, spedite dal 9 Marzo 2016 al 17 Marzo 2016 e pervenute entro il 30 Marzo 2016, è disposta secondo l’ordine cronologico della data di invio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili su ciascun intervento.

L’istruttoria delle domande pervenute il primo giorno di apertura dello sportello dovrà concludersi entro due mesi dalla data di presentazione delle istanze medesime.

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